LIBERA ASSOCIAZIONE

SVILUPPO CASTELLI ROMANI
Statuto

Costituzione - Durata - Sede - Simbolo - Scopi

Art. 1

In virtù degli Artt. 18 e 33 della Costituzione Italiana è costituita per anni cinque, rinnovabili sistematicamente con specifica procedura da attivarsi improrogabilmente entro il primo semestre dell'ultimo anno, Libera Associazione con sede sociale a Frascati, via Regina Margherita, 2 -Edificio Mercato Comunale-denominata "SVILUPPO CASTELLI ROMANI"

Art. 2

Il simbolo della Libera Associazione "SVILUPPO CASTELLI ROMANI" è rappresentato da una scritta policroma centrata su sfondo azzurro sovrastante unicorno alato di colore bianco in procinto di volo, da posizione centrale destra verso zona in alto a sinistra, sovrastante area collinare di colore verde, soleggiata, contenente elementi simbolici quali una margherita ed edificazioni sparse rappresentanti ville e castelli.

Art. 3

L'associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di sviluppare

Art. 4

SVILUPPO CASTELLI ROMANI è un'Associazione Libera a carattere volontario; per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 3, può consorziarsi con operatori dei settori in esso articolo descritti, comprese Associazioni benemerite che abbiano finalità sociali non in contrasto con la propria missione.

Art. 5

SVILUPPO CASTELLI ROMANI potrà inoltre, nell'ambito strettamente connesso alle finalità di cui all'Art. 3:

Art. 6

E' negato l'uso del marchio "SVILUPPO CASTELLI ROMANI" a chiunque, in assenza di una formale autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo che dispone di ampia facoltà di perseguire a termini di legge le trasgressioni al presente disposto; lo stesso Consiglio è l'organo preposto alla difesa del buon nome e dell'immagine dell' Associazione in tutte le sedi ove occorra. Al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di istituire sedi distaccate abilitate all'uso del marchio.

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato: alla SVILUPPO CASTELLI ROMANI possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni, Circoli e rappresentanze politiche aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Potranno infine essere soci Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi socio - culturali ed umanitari.

Art. 8

I soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie.

SOCI ORDINARI: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Associazione.

Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie.

SOCI SOSTENITORI E BENEMERITI: sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie.

SOCI ONORARI: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione.

SOCI AGGREGATI: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'Associazione al fine di partecipare alle singole attività promosse dal Sodalizio. Essi sono tenuti al versamento di una quota contributiva annua che sarà determinata dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività e non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Tutti i soci possono offrire all'Associazione la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

I docenti che intendono espletare l'insegnamento in seno all'Associazione devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo aderendo al sodalizio. L'insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute.

Art. 9

Solamente i soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto al voto deliberatorio nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art.10

Per essere ammessi al sodalizio nella qualità di soci ordinari è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ad eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali; l'istanza dovrà essere supportata dal parere favorevole di almeno due soci fondatori, ordinari.

Art. 11

L'ammissione all'Associazione sarà ratificata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di domanda respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della stessa.

Art. 12

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 13

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;

- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione di qualità di socio);

- per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver il socio contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità (radiazione).

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;

- per ritardato pagamento dei contributi per almeno tre mesi (sospensione temporanea).

Art. 14

I soci sospesi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

Art. 15

Tutti i soci hanno pienamente titolo a partecipare alla vita dell'Associazione.

Art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea.

- Il Consiglio Direttivo.

- Il Presidente.

- Il Collegio dei Probiviri.

- I Revisori dei Conti.

 

ASSEMBLEA

Art. 17

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. I soci fondatori e gli ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Art. 18

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro giugno per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti.

Art. 19

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di questo, di almeno un terzo dei Soci Fondatori ed Ordinari nel loro insieme.

Art. 20

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare, oltre l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci Fondatori e Ordinari, in seconda convocazione di almeno un terzo degli stessi.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio Fondatore o Ordinario; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Art. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato nell'ambito del Consiglio stesso. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente. In casi eccezionali può fungere da segretario un Notaio.

Art. 23

L'Assemblea Ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei soci fondatori e ordinari, l'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori e Ordinari. Le altre categorie di soci potranno intervenire alle adunanze, ma con voto meramente consultivo.

Art. 24

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci fondatori, ordinari che si siano candidati per il periodo successivo, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell'Associazione.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo elettorale da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.

Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 Consiglieri eletti fra i soci fondatori e ordinari dall'Assemblea.

Art. 26

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Tesoriere e fissa gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali. Oltre al Presidente costituiscono l'ufficio di Presidenza il Segretario Generale ed il Tesoriere, le cui mansioni saranno definite in apposito mansionario.

Art. 27

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei componenti.

Art. 28

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di Istituzioni culturali, Associazioni benemerite ed Enti, quali la Regione, la Provincia ed i Comuni dell'Area Metropolitana di Roma, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti effettivi.

Art. 30

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno tre giorni.

Art. 32

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 33

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- redigere i bilanci;

- elaborare ed approvare il mansionario;

- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;

- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;

- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonchè di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive e di studio di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Art. 35

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 36

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 37

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 38

Al Presidente è demandata:

- la conduzione ed il buon andamento degli affari sociali;

- la firma degli Atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito mansionario;

- l'assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, del personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

Art. 39

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 40

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 41

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l'andamento delle norme dettate dal presente statuto.

Art. 42

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventi di controversie che sorgessero fra i soci o fra l'Associazione e i suoi soci.

Art. 43

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

Art. 44

I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 45

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dall'Assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci fondatori e ordinari, che siano tali da almeno due anni e che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Essi durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione.

Art. 46

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Collegio, quest'ultimo potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori e ordinari, i membri mancanti fino alla successiva Assemblea.

Art. 47

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 48

Il Collegio del Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo Convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente, almeno due dei suoi membri.

Art. 49

Il Colleggio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

REVISORI DEI CONTI

Art. 50

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori Contabili; a costui spetta la presidenza dell'organo.

TITOLO 4

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 52

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

Art. 53

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, ceduti all'Associazione dai soci fondatori.

Art. 54

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dalle contribuzioni dei soci;

- dalle liberalità anche testamentarie, a favore del sodalizio;

- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui

all'Art. 60, 2° comma, lettera A del D.P.R. 29.9.1973 n° 597;

- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;

- da ogni altro provento che affluisca;

- dal fondo di riserva;

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

Art. 55

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile dell'anno successivo.

Art. 56

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;

- le spese accertate (pagate o da pagare);

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;

- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Anche il bilancio consuntivo dovrà essere redatto ed approvato negli stessi termini di quello preventito.

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Consiglio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 57

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative, non sono rimborsabili in nessun caso.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 58

L'anno associativo decorre dal 1° gennaio di ogni anno, durante il quale si svolgeranno sia le attività fondamentali che quelle a carattere complementare. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 59

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea straordinaria dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

Il ricavato netto della liquidazione verrà devoluto a favore di un Ente culturale o di beneficenza che verrà designato dall'Assemblea dei soci.

Art. 60

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.